DAL SITO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
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Ufficio elettorale centrale nazionale
costituito presso la Corte Suprema di Cassazione
L’Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, ha proceduto, a norma dell’art. 83, comma 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, alla determinazione delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste e delle singole liste che sono così risultate:
Il totale generale dei voti validi – compresi quelli assegnati dagli Uffici centrali circoscrizionali, ai sensi dell’art. 76, comma 1, n. 2, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – ottenuti da tutte le liste, è pari a 38.153.343.
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, n. 3, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni l’Ufficio elettorale centrale nazionale ha accertato che sono ammesse al riparto dei seggi le seguenti coalizioni di liste:
Il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste ammesse al riparto è: 37.980.441.
Inoltre, l’Ufficio ha accertato che nessuna lista non collegata ha superato i quorum di cui all’art. 83, comma 1, n. 3 lettera b) del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni.
Provvedimento estratto dal verbale.
OMISSIS
L’Ufficio elettorale centrale nazionale, in ordine alla come sopra determinata cifra elettorale nazionale della coalizione di liste collegate avente come unico capo Romano Prodi;
avuto riguardo ai cosiddetti "reclami" pervenuti, alla nota trasmessa il 18 aprile 2006 dall’Ufficio elettorale circoscrizionale Lombardia 2 e alle contestazioni sollevate in varie sedi;
visto il proprio provvedimento in data 16 marzo 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2006 n.64 (pagg.73-74), recante l’"elenco dei collegamenti ammessi all’elezione della Camera dei deputati";
esaminati gli atti e, in particolare, l’estratto del verbale trasmesso dal predetto Ufficio elettorale circoscrizionale Lombardia 2;
OSSERVA
Il dianzi menzionato provvedimento del 16 marzo 2006 è stato adottato applicando le norme di cui agli artt.14 e segg. D.P.R. 30 marzo 1957 n.361 e successive modifiche e integrazioni, le quali non prevedono tra i requisiti di ammissibilità di una lista e del suo, eventuale, collegamento in una coalizione quello della presentazione in una pluralità di circoscrizioni elettorali, sicché deve ritenersi consentito che una lista possa essere presentata e possa collegarsi in una coalizione anche se la relativa presentazione avvenga in una sola circoscrizione.
Ne consegue che l’art.83 n.1 e n.2 del D.P.R. n.361/1957 citato, nella parte in cui prevede che l’Ufficio elettorale centrale nazionale determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e di ciascuna coalizione sommando - con riferimento alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista - le cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, va interpretato nel senso che a tale somma si procede nell’eventualità della presentazione della lista in più circoscrizioni, ma non nel senso che non si debba tener conto dei voti conseguiti da una lista che si sia presentata in una sola circoscrizione.
D’altronde, ogni procedimento, e quindi anche il procedimento elettorale, deve intendersi assoggettato al principio di economia, per il quale ciascun atto è logicamente preordinato all’atto o alla serie di atti successivi, con la conseguenza che non è concepibile l’adozione di atti inutili rispetto alla fase successiva. Pertanto, con riferimento alla fattispecie, è da escludere che il provvedimento contenente l’elenco dei collegamenti ammessi possa essere considerato inutile, come sarebbe nel caso in cui, ammessa prima delle elezioni la presentazione di una lista in una sola circoscrizione e il relativo collegamento in una coalizione, il voto espresso dagli elettori per quella lista e per quella coalizione venisse messo nel nulla in sede di somma delle cifre elettorali.
Va puntualizzato, da ultimo, che nessun argomento in senso contrario può trarsi dalle disposizioni collocate nella parte finale dell’art. 83, comma primo n.3 lett.a), del ridetto D.P.R.: esse hanno carattere di specialità poiché esprimono l’esigenza della rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche e contengono criteri di computo della cifra elettorale nazionale del tutto specifici. Infatti la norma di legge considerata ha la finalità di adeguare il limite generale del cosiddetto sbarramento (2% dei voti validi espressi su base nazionale) alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute negli statuti speciali delle regioni, onde la norma medesima è estranea alla disciplina della presentazione delle liste contenuta, come detto, in una diversa sede del ripetuto D.P.R..
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, si è ritenuto di dover determinare la cifra elettorale nazionale della coalizione avente come unico capo Romano Prodi tenendo conto anche dei 44.589 voti conseguiti nella circoscrizione Lombardia 2 dalla lista "Lega per l’autonomia. Alleanza lombarda. Lega pensionati".